Art. 3.
(Commissione regionale per le prestazioni veterinarie).

      1. Presso ciascun assessorato regionale competente per la sanità è istituita una commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata «commissione», presieduta dall'assessore regionale competente per la sanità o da un suo delegato.
      2. Fanno altresì parte della commissione:

          a) due rappresentanti delle ASL;

          b) due rappresentanti dell'Ordine professionale dei medici veterinari;

          c) due rappresentanti dei sindacati dei medici veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;

          d) due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute dalla regione.

      3. I membri della commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale.

 

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      4. La commissione ha il compito di:

          a) redigere e aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle strutture delle associazioni di cui all'articolo 5;

          b) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;

          c) dirimere le eventuali questioni relative all'attuazione delle lettere a) e b).

      5. La commissione si riunisce quando ne fanno richiesta almeno due dei suoi componenti.