1. Presso ciascun assessorato regionale competente per la sanità è istituita una commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata «commissione», presieduta dall'assessore regionale competente per la sanità o da un suo delegato.
2. Fanno altresì parte della commissione:
a) due rappresentanti delle ASL;
b) due rappresentanti dell'Ordine professionale dei medici veterinari;
c) due rappresentanti dei sindacati dei medici veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
d) due rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute dalla regione.
3. I membri della commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale.
a) redigere e aggiornare gli elenchi dei medici veterinari convenzionati di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle strutture delle associazioni di cui all'articolo 5;
b) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;
c) dirimere le eventuali questioni relative all'attuazione delle lettere a) e b).
5. La commissione si riunisce quando ne fanno richiesta almeno due dei suoi componenti.